Proteste e partecipazione attiva: le norme che promuovono la voce dei cittadini nella società

La protesta contro il progetto di costruzione della discarica a Riceci rappresenta l’ennesimo capitolo di una lunga serie di tentativi di silenziare le voci dei cittadini contrari. La partecipazione dei cittadini è, al contrario, un diritto estremamente importante, prevista da una vasta serie di norme che garantiscono principi fondamentali come la trasparenza, la coerenza, la comprensione delle specificità locali e l’efficienza dei processi decisionali.

In questi giorni è emerso in maniera preponderante il problema della discarica di Riceci, tempo fa c’è stato il problema del biodigestore di Talacchio, il biolaboratorio BSL3 a Pesaro, l’antenna di Fiorenzuola, gli agrivoltaici di Sant’Angelo in Vado, di Rio Salso, di Cartoceto, i super eolici dell’Alpe della Luna, sulla dorsale appenninica.

Siamo in provincia di Pesaro Urbino, ma potremmo essere in una qualsiasi altra provincia d’Italia. Viene proprio da chiedersi, ma il cittadino che ruolo ha? Cosa può fare? Quali normative possono aiutarli?

La partecipazione dei cittadini

La più chiara e più assodata è quella del 1990 sull’accesso agli atti amministrativi (1) che indica proprio l’obbligo di convocare i diretti interessati diversi dal committente da coinvolgere nel procedimento. Il guaio di questo dispositivo è che devi essere un cittadino che deve avere un interesse reale dimostrato: in sostanza devi essere un confinante, un dirimpettaio, un espropriando. Chi potrebbe intervenire in aiuto? In questo caso sono le associazioni ecologiste che avendo un interesse collettivo pubblico, nel caso di interventi ambientali, posso chiedere di partecipare al procedimento.

La normativa sulle energie rinnovabili del 2003 prevede che gli impianti sono di pubblica utilità, ma devono essere realizzati nel rispetto delle norme ambientali, culturali e storiche e con le modalità della legge su citata (2) Quello che spesso ho fatto come WWF per venire incontro alle esigenze dei cittadini; poi ci sono anche amministrazioni che negano caparbiamente questi documenti, pur essendo i richiedenti tra i promotori del procedimento e non sempre serve la denuncia di omissione di atti d’ufficio, perché vengono archiviate dalle procure.

Un’altra norma importante è quella sull’accesso ai dati ambientali del 2005 (3); anche qui si mette in evidenza il diritto alle informazioni ambientali del cittadino, in virtù di una serie di direttive UE che chiedono in caso di valutazioni ambientali di informare il pubblico prima della fine del procedimento. Questa norma permette il ricorso al TAR facilitato anche senza avvocato e senza contributo unificato. È quella che obbliga le amministrazioni a pubblicare le informazioni ambientali; eppure, per esempio, una serie di analisi relative ad ordinanze sul divieto di uso dell’acqua potabile di Urbania di alcune settimane fa, non sono state pubblicate così pure come quelle di Sant’Angelo in Vado dello scorso anno.

Altre leggi come quelle dello statuto comunale inserito nel Testo unico degli enti locali del 2000 (4), che nei suoi primi articoli ha assorbito le disposizioni degli statuti comunali e provinciali i quali prevedono appunto la partecipazione del pubblico.

C’è anche la legge regionale del 2020 sulla partecipazione che contiene bellissimi spunti per i diritti del cittadino, ma che di fatto risulta spesso disapplicata. (5)

Tre colonne portanti

Altra disposizione ancor più poco considerata è la legge che ha approvato la Convenzione di Aarhus, (6) la quale basandosi su tre colonne portanti, prevede l’accesso alle informazioni ambientali, la giustizia amministrativa in merito, la partecipazione. Questa norma riguarda anche ed in modo esplicito “qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l’ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone”. Sì, i gestori privati dei servizi pubblici sono equiparati agli enti pubblici (per il servizio pubblico svolto), così come previsto anche dalle disposizioni già citate. Questi seppure vincitori di premi ambientali, non sono evidentemente così trasparenti, basti vedere come (non) hanno coinvolto i cittadini nel procedimento della discarica di Riceci, o come (non) pubblicano le analisi delle acque potabili nel loro sito web, analisi richieste all’ANAC, ma non ancora nel portale.

Ci sono anche amministrazioni come l’Unione montana di Urbania che autorizza il passaggio di motociclette all’interno del demanio forestale, due giorni prima della gara, impedendo così di fatto la partecipazione al procedimento delle associazioni ad interesse collettivo. (7) Occorre che il cittadino affili le proprie armi e chieda in maniera incessante il diritto a partecipare, anche se diversi amministratori, persino progressisti, ritengono che non ci sia proprio bisogno. Non c’è neanche giurisprudenza in merito, segno di poco pressione nei confronti di amministrazioni e gestori.

Orientarsi nel labirinto

Intanto è possibile attivarsi. Ad esempio, il servizio pianificazione territoriale della Provincia firma i documenti progettuali, quelli che dovrebbe vedere il cittadino, in maniera criptata. È vero che si mette a disposizione un programma per la decifratura ma pensate ad un progetto come quello del digestore di Talacchio con oltre 200 files, diventa una impresa per l’utente.

C’è la possibilità non utilizzata dal servizio di firmare in maniera leggibile, ha lo stesso valore dell’altra come sostiene la Cassazione (8), ma questo aspetto seppure sottolineato più volte, non viene effettuato. Ho scritto all’AGID agenzia governativa dell’informatizzazione, che vigila sulla giusta applicazione del Codice dell’amministrazione digitale (9), per chiedere l’uso di formati aperti, editabili, come prevede anche la norma sulla trasparenza (10) e facilità di accesso ai documenti (11).

Altro aspetto è il ricorso alla commissione ONU in Svizzera sull’applicazione della convenzione di Aarhus (12). Nell’impianto agrivoltaico di Sant’Angelo in Vado, a 50 m dal centro abitato, il dirigente del servizio territoriale della Provincia risponde che la partecipazione del pubblico si è risolta con la pubblicazione dei documenti per 60 giorni, ma si è dimenticato di informare quei cittadini direttamente interessati a confine dell’impianto.

Vale la pena ricordare che la partecipazione dei cittadini è estremamente importante, prevista da una vasta serie di norme, anche regionali, e sollecita il coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale, assicura trasparenza, coerenza, conoscenza dei luoghi, qualità del procedimento.

Note

1) L. 241/1990 sull’accesso ai dati amministrativi 

2) D. Lgs 387/2003 art. 12 co. 3 “…nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico” co. 4…nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ stabilite dalla legge 7 agosto1990, n. 241.”

3) D. Lgs 195/2005

4) D. Lgs 267/2000 Testo Unico Enti Locali 

5) L. R. Marche n. 31/2020

6) L. 108/2001 La partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Convenzione di Aarhus

7) L. 241/1990 art. 7 coinvolgimento interessati, art. 22 definizioni

8) Sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili n. 10266 pubblicata il 27 aprile 2018

9) D. Lgs 82/2005 CAD Codice Amministrazione Digitale

10 D. Lgs 33/2013 art 7 Dati aperti e riutilizzo

11) D. Lgs 82/2005 CAD art. 3

12) https://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/normativa/Normativa-sull-accesso-alle-informazioni/normativa-sovranazionale/la-convenzione-di-aarhus

 

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